Contenuto principale

Messaggio di avviso

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. Se decidi di continuare la navigazione accetta il loro uso. Per ulteriori informazioni Clicca qui

Quando e dove dichiarare la nascita:

  • Entro i tre giorni successivi alla nascita presso il centro di nascita.
  • Entro i dieci giorni successivi alla nascita presso lo stato civile del Comune di nascita o di residenza dei genitori. In caso di residenze diverse è competente il Comune di residenza della madre, salvo diversa richiesta dei genitori. In ogni caso l’atto di nascita sarà trasmesso al Comune di residenza della madre, che provvederà anche all’iscrizione anagrafica del minore.
  • Oltre il termine dei dieci giorni, indicando le ragioni del ritardo, che verranno segnalate alla Procura della Repubblica

 

Chi effettua la dichiarazione:

  • uno o entrambi i genitori, se coniugati.
  • entrambi, se non coniugati.
  • Il solo genitore che riconosce il figlio.
  • un procuratore speciale
  • medico od ostetrica che hanno assistito al parto di figlio naturale non riconosciuto.
  • In caso di genitori di età inferiore ai sedici anni, con autorizzazione del giudice tutelare

 

Documenti da presentare:

  • Attestazione di nascita, rilasciata dal medico o ostetrica che ha assistito al parto.
  • Dichiarazione sostitutiva di avvenuto parto in caso di nascita senza assistenza sanitaria.
  • Documento di riconoscimento del o dei dichiaranti.

               

Per quanto riguarda la scelta del nome è bene ricordare che:

  • è vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi;
  • i nomi stranieri che sono imposti ai bambini aventi la cittadinanza italiana devono essere espressi in lettere dell’alfabeto italiano, con la estensione alle lettere: J, K,X,Y,W e, dove possibile, anche con i segni diacritici propri dell’alfabeto della lingua di origine del nome;
  • se il dichiarante intende dare al bambino un nome in violazione di queste prescrizioni, l’ufficiale dello stato civile lo avverte del divieto e, qualora il dichiarante persista nella sua determinazione, l’ufficiale dello stato civile riceve la dichiarazione, forma l’atto di nascita e, informandone il dichiarante, dà immediatamente notizia al procuratore della Repubblica ai fini dell’azione di rettifica;
  • il nome del bambino deve corrispondere al sesso e può essere composto da uno o più elementi onomastici, anche separati, non superiori a tre. In tal caso sarà riportato negli estratti e nei certificati rilasciati dall’ufficiale dello Stato Civile e dall’Ufficiale di Anagrafe solo il primo dei nomi.

 

CASI PARTICOLARI :

 

NASCITA IN ITALIA DA GENITORI ISCRITTI ALL’A.I.R.E.

la denuncia di nascita potrà essere ricevuta solamente dal comune di nascita o dalla struttura sanitaria dove si è verificato l’evento.

Ne consegue che l’ufficiale dello stato civile del Comune luogo dell’evento della nascita dopo aver proceduto a iscrivere o a trascrivere l’atto di nascita del bambino ne darà comunicazione all’ ufficiale di anagrafe del Comune competente alla registrazione A.I.R.E. del minore.

 

NASCITA IN ITALIA DA GENITORI STRANIERI

I diritti della personalità sono quelli previsti dalla legge dello Stato del quale il minore è cittadino (art. 24 della Legge 218/1995):

di conseguenza, la normativa applicabile non sarà quella italiana, ma esclusivamente quella dello Stato di appartenenza del minore;

L’atto di nascita è formato su dichiarazioni dei genitori anche per quanto riguarda il cognome e il nome che spetta al bimbo che saranno quelli previsti dalla legge dello Stato del quale il minore diviene cittadino.

L’Ufficiale di Stato Civile registra semplicemente quanto dichiarato dalla parte e non è tenuto né è in grado di conoscere le normative dei diversi Stati, né è tenuto a pretendere documentazione in proposito.

 

NASCITA IN  ITALIA DA GENITORI STRANIERI RESIDENTI ALL’ESTERO:

La dichiarazione può essere fatta ESCLUSIVAMENTE al centro di nascita (ospedale o casa di cura) o al comune di nascita.

 

Gli stranieri dovranno presentarsi con:

Passaporto in corso di validità

Attestazione di nascita rilasciata dal Direzione Sanitaria ove è avvenuta la nascita in busta chiusa.

Coloro che non conoscono la lingua italiana debbono essere accompagnati da un traduttore maggiorenne non parente .

 

BAMBINO NATO MORTO:

Si verifica nel caso in cui il bambino nasca morto dopo la 28° settimana di gestazione . Si provvede comunque alla formazione dell’atto di nascita, e potrà essere certificata la morte.

La dichiarazione di nascita dovrà essere effettuata esclusivamente nel Comune di nascita.

 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Codice Civile, artt. 231 – 290;

DPR 3 novembre 2000, n. 396 artt. 28–49;

Legge 31 maggio 1995, n. 218 artt. 33–37 “Riforma del sistema italiano di Diritto Internazionale” 

 

COMPETENZA:         AREA SERVIZI AL CITTADINO E AFFARI GENERALI

Competenza

Ufficio Stato Civile

Dirigente

Giorgio Foglia

Responsabile

Lucia Cuccoli

Personale

Paolo De Felice

Indirizzo

Piazza G. Leopardi, 26 – 62019 Recanati

Telefono

0717587231 – 071/7587232 – 071/7587230

EMail

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Posta Elettronica Certificata (PEC)

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Apertura al Pubblico

da lunedì al venerdi: 9.30-13.00 
giovedì: 15.30 – 17.30