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il diritto di prendere visione e ad estrarre copia di documenti amministrativi può essere esercitato da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi  pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale  collegato ad una situazione che sia giuridicamente  tutelata  e connessa al documento  oggetto di richiesta di accesso.
La domanda può esser presentata dal soggetto direttamente o da un suo delegato:  legale rappresentante-difensore, procuratore, tutore. La delega, con copia fotostatica del documento di identità del delegante, deve essere allegata alla richiesta.

Cosa si può chiedere

È possibile richiedere Ogni documento amministrativo inteso quale rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti.

I documenti possono essere interni o non, relativi ad uno specifico procedimento, che siano detenuti dalla Pubblica Amministrazione e che concernano  attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla loro natura sostanziale  pubblica o privata.

Cosa non si può chiedere

Non possono essere oggetto di accesso i seguenti documenti:

  1. I documenti coperti da segreto  di  Stato o da divieto di divulgazione  previsti dalla legge o da regolamenti governativi. i documenti di cui è vietata la divulgazione dal Regolamento comunale
  2. I documenti relativi a procedimenti tributari di terzi
  3. La documentazione inerente l’attività del Comune diretta all’emanazione di atti normativi generali, di pianificazione e di programmazione
  4. I documenti  relativi a procedure selettive del personale contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relative a terzi
  5. I documenti  individuati con deliberazione del  Comune di cui sia stato vietato l’accesso con provvedimento
  6. I documenti oggetto di sequestro giudiziario  e detenuti dal Comune
  7. I documenti richiesti  per  categorie generali, la cui conoscenza sia  rivolta  ad un controllo generalizzato dell’operato del  Comune
  8. I documenti  che riguardino dati sensibili delle persone fisiche e gruppi di impresa,  quando riguardino diritti inviolabili  e  garantiti dalla Costituzione, quali, in via esemplificativa: appartenenza razziale, religiosa, opinioni politiche, salute, fedi religiose, casellario penale, corrispondenza, stati familiari, rapporti economici e di alimenti. E’ comunque garantito l’accesso  a questi documenti   quando siano strettamente indispensabili   alla cura e difesa di interessi giuridici e, nel caso siano presenti dati idonei a rilevare lo stato  di salute e la vita sessuale,  nei limiti dell’art. 60) del Dlgs. 196/2003.
  9. DOCUMENTI SPECIFICATI NEL REGOLAMENTO

 

DOCUMENTI DA PRESENTARE:

L’istanza di accesso agli atti deve essere presentata in carta libera, utilizzando il modello predisposto dallo Sportello Unico per l’Edilizia (sotto riportato), allegando tutti gli allegati richiesti.

La domanda deve essere compiutamente compilata in ogni sua parte. Non saranno prese in considerazione le domande contenenti indicazioni generiche che non consentano di individuare con certezza il documento richiesto o di valutare l'interesse che fonda l'esercizio del diritto di accesso.

 

REQUISITI:

l’istanza deve essere presentata dal proprietario dell’area o dell’immobile a cui fanno riferimento gli atti richiesti (accesso informale) o da chi ha un interesse diretto, concreto ed attuale  collegato ad una situazione che sia giuridicamente  tutelata  e connessa al documento  oggetto di richiesta di accesso (accesso formale)

 

ITER PROCEDURALE E TEMPISTICA:

Accesso informale: il diritto di accesso può essere esercitato in via informale, dietro semplice richiesta verbale all'ufficio che ha formato o detiene stabilmente il documento, se la tipologia del documento richiesto esclude la presenza di controinteressati. La valutazione se ammettere o meno l'accesso in via informale spetta al responsabile dell'ufficio.

Accesso formale: ove invece sia necessario compiere una valutazione più approfondita sull'interesse manifestato dal richiedente per accedere agli atti, o sulla eventuale presenza di controinteressati all'esercizio del diritto di accesso, è necessario presentare formale richiesta di accesso agli atti utilizzando la modulistica sotto riportata.

L’ufficio, una volta verificata la presenza di controinteressati invia una comunicazione agli stessi, con eventuale copia della richiesta di accesso, chiedendo di inviare eventuale motivata opposizione entro i successive 10 giorni, a partire dal ricevimento della nota del Comune.

Scaduti i termini senza che sia pervenuta opposizione, si dà seguito alla richiesta di accesso, altrimenti il responsabile del procedimento valuterà l’opposizione e si esprimerà sull’istanza.

Decorsi trenta giorni dalla richiesta di accesso formale si forma un silenzio /diniego sull’istanza.

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE:

La richiesta, sottoscritta dall'interessato può essere:

  • consegnata personalmente all'ufficio che ha formato l'atto o il documento richiesto, o che lo detiene stabilmente;
  • consegnata personalmente al Protocollo Generale del Comune di Recanati;
  • consegnata nei luoghi sopra indicati a mezzo di un delegato, munito di delega in carta semplice con copia fotostatica del documento di identità del delegante;
  • inviata attraverso il servizio postale, allegando la copia fotostatica del documento di identità del richiedente;
  • inviata per via telematica, esclusivamente attraverso la propria casella di Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo: PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Le norme che regolano il diritto di accesso ai documenti amministrativi  sono:

  1. Legge 241/90 e s.m.i.-  Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
  2. Regolamento per la disciplina di Accesso ai Documenti Amministrativi REGOLAMENTO COMUNALE;
  3. D.P.R. 184/2006.

Si specifica che il diritto di accesso ai documenti amministrativi è differente dall’accesso civico, disciplinato dal D.lgs 33/2013.

L’istituto dell’accesso civico consente a chiunque il diritto di richiedere, gratuitamente e senza necessità di motivazione, documenti, informazioni o dati di cui le pubbliche amministrazioni hanno omesso la pubblicazione prevista dalla normativa vigente. Per l’esercizio dell’accesso civico la richiesta deve essere presentata al Responsabile della trasparenza e, in caso di ritardo o di mancata risposta, al titolare del potere sostitutivo (cfr. art.5 del D.lgs. 33/2013).

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