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L’attestazione dell’agibilità di un edificio, ovvero la verifica della sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e conformità degli impianti installati, da valutare secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché l’attestazione della conformità dell'opera al progetto presentato, avvengono mediante deposito in Comune di specifica segnalazione certificata da parte del titolare del titolo abilitativo (o dei suoi successori o aventi causa) entro quindici giorni “dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento”.

La segnalazione certificata di agibilità può esser anche “parziale” e riguardare perciò:

singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;

singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.

La segnalazione certificata per l’agibilità va presentata nei seguenti casi:

- nuove costruzioni;

- ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;

- interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e conformità degli impianti installati.

DOCUMENTI DA PRESENTARE:   

Istanza in bollo, utilizzando il modello predisposto dallo Sportello Unico per l’Edilizia con supporto informatico CD, corredata dalla seguente documentazione :

- attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, e risparmio energetico;

- certificato di collaudo statico ovvero, per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;

- dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;

- gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;

- dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli impianti stessi.

L'utilizzo dell’edificio e/o dell’immobile può avvenire dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione corredata della documentazione predetta, completa e corretta.

Nel caso in cui la segnalazione sia condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, si applica quanto previsto dall’articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241 in materia di Conferenza dei Servizi.

REQUISITI:

L’istanza di agibilità deve essere presentata dal proprietario o da chi è titolare di un diritto reale sul bene oggetto di intervento entro quindici giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE:

L'istanza può essere inoltrata tramite il servizio postale, consegnata direttamente al protocollo dove gli operatori rilasciano ricevuta comprovante la data di presentazione o tramite PEC.

ITER PROCEDURALE E TEMPISTICA:

Nei 30 giorni successivi alla presentazione della segnalazione, il RUP competente ha la facoltà di esperire un sopralluogo dell’edificio e l’obbligo di verificare la veridicità delle attestazioni ricevute: qualora si riscontrasse la non veridicità delle attestazioni si procederà a predisporre il diniego/rigetto della segnalazione certificata.

La presentazione della segnalazione certificata di agibilità non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso, ai sensi dell'articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, per ragioni igieniche.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i..

Decreto Legislativo n. 222 (il cosiddetto Decreto “SCIA 2”) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26/11/2016 – Supplemento Ordinario n. 52, in vigore dall' 11 dicembre 2016.