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Gli interventi edilizi che ai sensi di quanto disposto dal al Capo I, art. 6-bis, del D.P.R. 380/2001 possono essere realizzati mediante CILA sono:

a) gli interventi non riconducibili ad Edilizia Libera ex art. 6 del D.P.R. 380/2001;

b) gli interventi non riconducibili a Permesso di Costruire ex art. 10 del D.P.R. 380/2001;

c) gli interventi non riconducibili a SCIA ex art. 22 del D.P.R. 380/2001.

DOCUMENTI DA PRESENTARE:

CILA in carta libera, utilizzando il modello predisposto dallo Sportello Unico per l’Edilizia, corredata dalla cartella edilizia e dalla documentazione prescritta dal D.P.R. 06.06.2001 n. 380, art. 23 - e s.m.i. e supporto informatico CD.

 REQUISITI:

La comunicazione deve essere presentata dal proprietario o da chi è titolare di un diritto reale sul bene oggetto di intervento prima dell’esecuzione dei lavori.

Il diritto sul bene deve essere compatibile con la natura dell’intervento richiesto.

 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE:

L'istanza può essere inoltrata tramite il servizio postale, consegnata direttamente al protocollo dove gli operatori rilasciano ricevuta comprovante la data di presentazione o tramite PEC.

ITER PROCEDURALE E TEMPISTICA:

L'attività edilizia può essere iniziata contestualmente alla data di presentazione della comunicazione. I Tecnici dello Sportello Unico per l’Edilizia entro 5 giorni dalla data di presentazione provvedono alla verifica di quanto comunicato e, qualora riscontrino la non conformità con la normativa urbanistica ed edilizia, comunicano all'interessato di non effettuare l'intervento.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i..

Decreto Legislativo n. 222 (il cosiddetto Decreto “SCIA 2”) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26/11/2016 – Supplemento Ordinario n. 52, in vigore dall' 11 dicembre 2016.