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Gli interventi edilizi che ai sensi di quanto disposto dal Capo III, art. 22, del D.P.R. 380/2001 possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio attività sono:

- gli interventi di manutenzione straordinaria ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso (n.b.: nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d' uso), anche quando riguardino le parti strutturali dell'edificio;

- gli interventi di restauro e di risanamento conservativo ossia gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili (n.b.: tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio), anche quando riguardino le parti strutturali dell'edificio;

- gli interventi di ristrutturazione edilizia ossia gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente (n.b.: tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Importante sottolineare che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto quando venga rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente) e diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c, ossia gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;

- le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, che non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire;

- le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.

Sono soggetti a SCIA in sostituzione del Permesso di Costruire i seguenti interventi

edilizi:

- gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c) ossia gli interventi che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo

22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;

- gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;

- gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.-le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire;

DOCUMENTI DA PRESENTARE:

Segnalazione certificata di inizio attività in carta libera, utilizzando il modello predisposto dallo Sportello Unico per l’Edilizia, corredata dalla cartella edilizia e dalla documentazione prescritta dal D.P.R. 06.06.2001 n. 380, art. 23 - e s.m.i. e supporto informatico CD.

REQUISITI:

La segnalazione certificata di inizio attività deve essere presentata dal proprietario o da chi è titolare di un diritto reale sul bene oggetto di intervento.

Il diritto sul bene deve essere compatibile con la natura dell’intervento richiesto.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE:

L'istanza può essere inoltrata tramite il servizio postale, consegnata direttamente al protocollo dove gli operatori rilasciano ricevuta comprovante la data di presentazione o tramite PEC.

ITER PROCEDURALE E TEMPISTICA:

L'attività edilizia può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività

I tecnici dello Sportello Unico per l’Edilizia entro 30 giorni dalla data di presentazione provvedono alla verifica formale della segnalazione certificata di inizio attività e in caso di accertata irregolarità, qualora possibile, invitano l’interessato a rendere l’intervento conforme alla normativa vigente entro un termine prefissato non inferiore a 30 giorni.

In caso di carenza dei presupposti o qualora l’interessato non provveda ad adeguare l’intervento alla normativa vigente verrà notificato all'interessato un provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività e di ripristino dello stato dei luoghi ante-opera.

Decorso il termine per l'adozione del provvedimento di diniego di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, l'Amministrazione Comunale può solo intervenire in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilita' di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attivita' dei privati alla normativa vigente. L'Amministrazione Comunale può invece sempre intervenire qualora riscontri la presenza di dichiarazioni false e mendaci.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i..

Decreto Legislativo n. 222 (il cosiddetto Decreto “SCIA 2”) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26/11/2016 – Supplemento Ordinario n. 52, in vigore dall' 11 dicembre 2016.