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Gli interventi edilizi che ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 06.06.2001 n. 380, art. 10 e - s.m.i. sono subordinati al rilascio del permesso di costruire sono:

- gli interventi di nuova costruzione;

- gli interventi di ristrutturazione urbanistica;

- gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.

- la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto ai punti successivi;

- le opere di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;

- la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;

- l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;

- l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;

- la realizzazione di pertinenze che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;

- la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;

DOCUMENTI DA PRESENTARE:

Istanza in bollo, utilizzando il modello predisposto dallo Sportello Unico per l’Edilizia, corredata dalla cartella edilizia e dalla documentazione prescritta dal vigente Regolamento Edilizio e supporto informatico CD.

 REQUISITI:

L’istanza di permesso di costruire deve essere presentata dal proprietario o da chi è titolare di un diritto reale sul bene oggetto di intervento prima dell’esecuzione dei lavori.

Il diritto sul bene deve essere compatibile con la natura dell’intervento richiesto.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE:

L'istanza può essere inoltrata tramite il servizio postale, consegnata direttamente al protocollo dove gli operatori rilasciano ricevuta comprovante la data di presentazione o tramite PEC.

ITER PROCEDURALE E TEMPISTICA:

Il Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia inoltra al richiedente, entro 10 giorni dalla presentazione dell’istanza, la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 07.08.1990 n. 241, art. 7 - e s.m.i..

Il Responsabile del Procedimento, entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza, cura l’istruttoria ed acquisisce, avvalendosi dello Sportello Unico per l’Edilizia, i prescritti pareri dagli uffici comunali nonché di altri enti o amministrazioni e, valutata la conformità del progetto alle normativa vigente, formula una proposta di provvedimento corredata da una dettagliata relazione con la qualificazione tecnico giuridica dell’intervento richiesto.

Il provvedimento finale, che lo Sportello Unico per l’Edilizia provvede a notificare all’interessato, è adottato dal dirigente entro 30 giorni dalla proposta di provvedimento, ovvero, entro 45 giorni qualora il Responsabile del Procedimento abbia comunicato all’istante i motivi ostativi all’accoglimento della domanda, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 07.08.1990 n. 241, - e s.m.i..

Il Responsabile del Procedimento qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza, richiedere tali modifiche illustrandone le ragioni. L’interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi 15 giorni; la suddetta richiesta sospende, fino al relativo esito, il decorrere dei 60 giorni.

Il termine dei 60 giorni può essere interrotto una sola volta dal Responsabile del Procedimento, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell’amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente; in tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il Dirigente non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i..

Decreto Legislativo n. 222 (il cosiddetto Decreto “SCIA 2”) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26/11/2016 – Supplemento Ordinario n. 52, in vigore dall' 11 dicembre 2016.