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L’istanza di autorizzazione all’installazione di antenne deve essere presentata allo sportello SUAP del Comune di Recanati.

L’ufficio Ambiente del Comune di Recanati valuterà l’istanza in merito al rispetto della normativa vigente, nazionale, regionale e comunale.

E' vietata l'installazione dei sistemi radianti relativi agli impianti di radiodiffusione:

  1. sugli edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificatamente connesse all'esercizio degli impianti stessi;

  2. su ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido, parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate e impianti sportivi;

E' vietata l'installazione di impianti per telefonia mobile:

  1. su immobili vincolati ai sensi del D.lgs 42/2004 e s.m.i. o individuati dai Comuni come edifici di pregio storico-architettonico;

  2. su ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido, parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate e impianti sportivi.

Ai sensi del Regolamento Comunale per l’installazione impianti fissi di radiocomunicazione ed individuazione dei siti idonei, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 28/11/2008, modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 17/03/2015 nell’ambito urbano, all’interno dell’area individuata come “centro edificato”, nella CARTA DEI SITI COMPATIBILI – Tav. 1 “ AMBITO URBANO” è comunque consentita la sola istallazione dei sistemi radianti relativi agli impianti per telefonia mobile nei siti individuati nella richiamata carta come “stazioni fisse condivise”. Nello stesso ambito urbano è inoltre consentita l’istallazione degli impianti con tecnologia UMTS ed eventuali nuove tecnologie di ultima generazione, di potenza non superiore ai 20 Watt.

TIPOLOGIA DI TITOLI ABILITATIVI:

Ai sensi del D.LGS 259/2003 i titoli abilitativi per l’installazione di impianti e opere civili per impianti radioelettrici sono i seguenti:

  1. Istanza di installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici ex art 87 D.lgs 259/2003: Nel caso di installazioni di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate. Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività.
  2. S.C.I.A. ex art 87-bis D.lgs 259/2003 per modifiche su impianti esistenti o per impianti con potenza uguale o inferiore a 20 watt: Nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive o nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87 del D.lgs 259/2003, nonché di quanto disposto al comma 3-bis del medesimo articolo.
  3. Autocertificazione ex art. 83-ter D.lgs 259/2003 per modifiche altezze e superficie di sagoma (variazioni dimensionali): nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, è sufficiente un'autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87.
  4. Autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione suolo pubblico ex art. 88 D.lgs 259/2003:in caso di installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico,

DOCUMENTI DA PRESENTARE:

  1. Istanza di installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici ex art 87 D.lgs 259/2003: è necessario ottenere specifica autorizzazione con ATTO UNICO da richiedere attraverso il modello conforme allegato all’13 D.lgs 259/2003. È necessario inoltre inserire una specifica dichiarazione relativa al rispetto delle normative nazionali, regionali e al Regolamento Comunale. (nel caso di nuove installazioni all’interno dellambito urbano, o a modifiche che comportano aumenti di potenza su impianti esistenti inizialmente inferiori a 20 watt verificare la corretta ubicazione degli impianti nelle stazioni fisse condivise presenti nella CARTA DEI SITI COMPATIBILI – Tav. 1 “ AMBITO URBANO”).
  2. SCIA ex art 87-bis D.lgs 259/2003 per modifiche su impianti esistenti o per impianti con potenza uguale o inferiore a 20 watt: La scia deve essere presentata su modello conforme allegato all’13 D.lgs 259/2003 e al Regolamento Comunale sotto riportato.
  3. Autocertificazione ex art. 83-ter D.lgs 259/2003 per modifiche altezze e superficie di sagoma (variazioni dimensionali): Presentare al SUAP del Comune di Recanati un'autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87.
  4. Autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione suolo pubblico ex art. 88 D .lgs 259/2003: Presentare apposita istanza conforme al modello C di cui all'allegato n. 13 del D. lgs 259/2003, al Comune di Recanati ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree.

 

REQUISITI:

L’istanza deve essere presentata dal proprietario o da chi è titolare di un diritto reale sul bene oggetto di intervento.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE:

L'istanza deve essere presentata attraverso il portale SUAP del Comune di Recanati.

ITER PROCEDURALE E TEMPISTICA:

Istanza di installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici ex art 87 D.lgs 259/2003:

Copia dell'istanza deve essere inoltrata all’ARPAM e all’ASUR, che si pronunciano entro trenta giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto.

L’autorizzazione deve essere rilasciata entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza, a meno che il responsabile del procedimento richieda, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta.

In caso di richiesta di integrazione il termine di 90 giorni riprende a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.

Nel caso una Amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni degli Enti locali interessati, nonché dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ed un rappresentante dell'Amministrazione dissenziente. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

L’istanza di autorizzazione si intende accolta qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.

SCIA ex art 87-bis D.lgs 259/2003 per modifiche su impianti esistenti:

Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente locale o un parere negativo da parte dell'organismo competente di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, la denuncia (213) è priva di effetti.

Autocertificazione ex art. 83-ter D.lgs 259/2003 per modifiche altezze e superficie di sagoma (variazioni dimensionali)

Nel casi previsto dall’art. 87-ter del D.lgs 259/2003, l’autorcertificazione può essere inviata contestualmente all'attuazione dell'intervento ai medesimi organismi che hanno rilasciato i titoli.

Autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione suolo pubblico ex art. 88 D .lgs 259/2003

L’autorizzazione ai sensi dell’art. 88 del D.LGS 259/2003, deve essere rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, a meno che il responsabile del procedimento richieda, per una sola volta, entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica od integrazione della documentazione prodotta.

In caso di richiesta di integrazione il termine di 30 giorni inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il responsabile del procedimento può convocare, con provvedimento motivato, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte le figure soggettive direttamente interessate dall'installazione. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Trascorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, senza che l'Amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine è ridotto a dieci giorni. Nel caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti, allacciamento utenti il termine è ridotto a otto giorni.

Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica interessi aree di proprietà di più Enti, pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione, conforme al modello D di cui all'allegato n. 13 del D.LGS 259/2003, è presentata allo SUAP del comune di maggiore dimensione demografica. In tal caso, l'istanza è sempre valutata in una conferenza di servizi convocata dal comune di cui al periodo precedente, che deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

D.Lgs. 01/08/2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

LEGGE REGIONALE 13 novembre 2001, n. 25, “Disciplina regionale in materia di impianti fissi di radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione.”

Regolamento Comunale per l’installazione impianti fissi di radiocomunicazione ed individuazione dei siti idonei, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 28/11/2008, modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 17/03/2015 di seguito riportato:

pdf Carta siti copmpatibili regolamento2014 (4.41 MB)

pdf TAV 01 PROPOSTA COMUNALE AMBITO URBANO (9.93 MB)

pdf TAV 02 PROPOSTA COMUNALE AMBITO EXTRAURBANO (12.68 MB)