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POTATURE, ABBATTIMENTO PIANTE PROTETTE E SIEPI

Ai sensi della L.R. n. 6 del 23/02/2005, sono state individuate le specie arboree protette (secondo l'art. 20 comma 1) per le quali vige un regime di tutela anche nei riguardi della loro corretta manutenzione.

Nel territorio della Regione sono protetti gli alberi ad alto fusto, isolati, in filare od a gruppi appartenenti alle seguenti specie:

 

  1. cipresso comune (Cupressus sempervirens);
  2. pino domestico (Pinus pinea);
  3. abete bianco (Abies alba);
  4. tasso (Taxus baccata);
  5. agrifoglio (Ilex aquifolium);
  6. leccio (Quercus ilex);
  7. farnia (Quercus robur);
  8. cerro (Quercus cerris);
  9. cerrosughera (Quercus crenata);
  10. rovere (Quercus petraea);
  11. roverella (Quercus pubescens) e relativi ibridi;
  12. castagno (Castanea sativa);
  13. faggio (Fagus sylvatica);
  14. acero campestre (Acer campestre);
  15. acero napoletano o d'ungheria (Acer obtusatum);
  16. acero opalo (Acer opalifolium);
  17. acero di monte (Acer pseudoplatanus);
  18. acero riccio (Acer platanoides);
  19. tiglio (Tilia spp.);
  20. albero di giuda (Cercis siliquastrum);
  21. frassino maggiore (Fraxinus excelsior);
  22. Frassino ossifillo (Fraxinus angustifolia) e orniello (Fraxinus ornus);
  23. olmo campestre (ulmus minor);
  24. olmo montano (ulmus glabra);
  25. ciliegio canino (Prunus mahaleb);
  26. sorbo domestico (Sorbus domestica);
  27. ciavardello (Sorbus torminalis);
  28. sorbo montano (Sorbus aria);
  29. sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia);
  30. carpino bianco (Carpinus betulus);
  31. carpinella (Carpinus orientalis);
  32. carpino nero (Ostrya carpinifolia);
  33. bagolaro (Celtis australis);
  34. pioppo bianco (Populus alba);
  35. pioppo tremolo (Populus tremula);
  36. ontano nero (Alnus glutinosa) e bianco (Alnus incana);
  37. corbezzolo (Arbutus unedo);
  38. fillirea (Phyllirea latifolia);
  39. terebinto (Pistacia terebinthus);
  40. lentisco (Pistacia lentiscus);
  41. pino d'aleppo (Pinus halepensis);
  42. gelso nero (Morus nigra) e gelso bianco (Morus alba).

 

COSA PREVEDE LA NORMATIVA PER LE PIANTE

L'autorizzazione all'abbattimento di piante protette è concessa nei seguenti casi:

  1. realizzazione di opere pubbliche;
  2. realizzazione di opere di pubblica utilità;
  3. edificazione e ristrutturazione di costruzioni edilizie;
  4. realizzazione di opere di miglioramento o trasformazione fondiaria;
  5. diradamento di filari o gruppi per consentire ai singoli alberi ed al complesso un più equilibrato sviluppo strutturale e vegetativo;
  6. utilizzazione turnaria di un filare o gruppo di piante;
  7. alberi che arrecano danno a costruzioni, manufatti o a reti tecnologiche;
  8. alberi irrimediabilmente danneggiati da eventi calamitosi, atmosferici, da malattie o da parassiti;
  9. alberi che minacciano rovina e rappresentano pericolo per la pubblica o privata incolumità.

L'autorizzazione all'abbattimento è sostituita da una comunicazione agli enti competenti nei seguenti casi:

  1. abbattimento di alberi completamente secchi o schiantati;
  2. Esecuzione di sentenze passate in giudicato;
  3. Mantenimento delle distanze di sicurezza previste da leggi e da regolamenti a tutela di determinati beni ed impianti;
  4. Capitozzatura in caso di piante seccaginose da rivitalizzare,
  5. Taglio di branche principali qualora non sia possibile ricorrere ad altre modalità di taglio.

Compensazione in caso di autorizzazione all’abbattimento di piante protette

Al fine di garantire la conservazione e la rinnovazione del patrimonio arboreo regionale, per ogni albero abbattuto di cui alle lettere a), b), c) e d), è prevista la piantagione di due alberi appartenenti alle specie protette sopra specificate. La posa a dimora degli alberi comporta anche l'obbligo di assicurare gli eventuali risarcimenti, le cure colturali e la loro conservazione.

Nell'autorizzazione all'abbattimento sono indicate le caratteristiche degli alberi da mettere a dimora, le modalità ed i luoghi di impianto e i termini massimi per procedere al nuovo impianto

In luogo della piantagione compensativa si può chiedere di optare per il versamento di un indennizzo; in tal caso l’ente competente determina l’indennizzo in base ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale. Gli indennizzi confluiscono in un fondo comunale vincolato alla gestione del verde urbano, delle formazioni vegetali monumentali e delle formazioni vegetali del paesaggio rurale.

 

COSA PREVEDE LA NORMATIVA PER LE SIEPI

Ai sensi dell’art. 24 della L.R. 6/2005 è vietata l’estirpazione di siepi senza l’autorizzazione del comune. Nella nozione di estirpazione rientra, oltre ad ogni ipotesi di taglio e sradicamento, ogni altra grave menomazione delle capacità e potenzialità vegetative delle siepi.

Tale divieto non si applica alle siepi che si trovano nelle zone A, B, C, D e F del territorio comunale così come delimitate dagli strumenti urbanistici vigenti, di quelle poste lungo le autostrade e di quelle facenti parte di cimiteri e di giardini pubblici o privati.

L'autorizzazione all'estirpazione è concessa nei seguenti casi:

a) realizzazione di opere pubbliche;

b) realizzazione di opere di pubblica utilità;

c) edificazione e ristrutturazione di costruzioni edilizie;

d) siepi che arrecano danno a costruzioni, manufatti o a reti tecnologiche;

e) siepi irrimediabilmente danneggiate da eventi calamitosi, atmosferici, da malattie o da parassiti;

f) siepi che minacciano rovina e rappresentano pericolo per la pubblica o privata incolumità.

Non è necessaria l'autorizzazione per il taglio di rinnovo e la potatura delle siepi.

Compensazione in caso di autorizzazione all’estirpazione della siepe

Al fine di garantire la conservazione e la rinnovazione del patrimonio vegetale regionale, per ogni siepe estirpata ai sensi delle lettere a), b) e c) sopra riportate, è prevista la piantagione di una o più siepi per una lunghezza minima pari a quella estirpata. La piantagione compensativa deve essere effettuata entro dodici mesi dalla data dell’autorizzazione all’estirpazione. Nell’autorizzazione gli enti competenti indicano le caratteristiche delle siepi da mettere a dimora, le modalità ed i luoghi di impianto. In luogo della piantagione compensativa il richiedente l’autorizzazione all’estirpazione di una siepe può chiedere di optare per il versamento di un indennizzo; in tal caso l’ente competente determina l’indennizzo in base ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale. Gli indennizzi confluiscono in un fondo comunale vincolato alla gestione del verde urbano, delle formazioni vegetali monumentali e delle formazioni vegetali del paesaggio rurale.

 

DOCUMENTI DA PRESENTARE:

La richiesta di autorizzazione, con il modello sotto allegato, deve essere fatta in bollo, allegando la documentazione richiesta, nonché l’attestazione del pagamento dei diritti di segreteria.

È importante compilare in tutte le parti il modello ed allegare tutta la documentazione richiesta, elemento indispensabile per l’istruttoria dell’istanza.

Nel caso di compilazione del Quadro B, relativo alla semplice comunicazione, non deve essere messo il bollo.

Nei casi di abbattimento di cui alle lettere a,b, c ed d, sopra specificate, nell’istanza devono essere indicati gli alberi da abbattere attestando l'inesistenza di soluzioni alternative all'abbattimento degli stessi, attestazione circostanziata che verrà successivamente verificata dal Comune.

 

REQUISITI:

Il privato che nella propria corte condominiale, giardino o terreno possieda piante delle specie sopra elencate e intenda eseguire sulle medesime abbattimenti, sradicamento, ed ogni altra grave menomazione della capacità e potenzialità vegetative della pianta, onde garantirsi da eventuali violazioni di legge e da conseguenti sanzioni, deve compilare un modello di autorizzazione (allegato sotto) da presentare al Servizio Ambiente del Comune di Recanati.

Può presentare l’istanza anche chi ha un diritto reale sul terreno, allegando specifica autorizzazione del proprietario del terreno. In caso di terreni di proprietà condominiale deve presentare l’istanza il legale rappresentante.

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE:

L'istanza può essere inoltrata tramite il servizio postale, consegnata direttamente al protocollo dove gli operatori rilasciano ricevuta comprovante la data di presentazione o tramite PEC.

 

ITER PROCEDURALE E TEMPISTICA:

L'effettuazione dell’intervento richiesto è subordinata all'emanazione di specifica autorizzazione rilasciata dal Comune di Recanati, conseguente al parere favorevole del tecnico agronomo.

I tecnici dello Sportello Unico per l’Edilizia ed Ambiente entro 30 giorni dalla data di presentazione provvedono alla verifica formale dell’istanza e della documentazione allegata e in caso di richiesta di documentazione carente, invitano l’interessato a depositare le integrazioni entro un termine prefissato non inferiore a 30 giorni.

qualora l’interessato non provveda a presentare le integrazioni richieste la domanda decadrà automaticamente per decorrenza dei termini di integrazione.

Qualora manchino i presupposti per il rilascio dell’atto, verrà notificato all'interessato un diniego di autorizzazione nei tempi e modi previsti dalla L. 241/1990 e s.m.i.

Una volta verificata la completezza della documentazione, nel caso di richiesta di autorizzazione all’abbattimento si invia un tecnico agronomo in sito per verificare la fattibilità della richiesta e l’effettiva rispondenza alle previsioni della legge regionale. A seguito di parere favorevole da parte del tecnico agronomo si rilascia apposita autorizzazione che viene inviata per conoscenza al Comando Stazione di Recanati del Corpo Forestale dello Stato.

Anche la semplice comunicazione viene inviata per conoscenza al Comando Stazione di Recanati del Corpo Forestale dello Stato, al fine di esercitare gli opportuni controlli.

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2005, n. 6, “LEGGE FORESTALE REGIONALE”

 

Per qualsiasi informazione e/o delucidazione si può far riferimento al seguente recapito:

071 7587262