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Quando e dove dichiarare la nascita:

 

Chi effettua la dichiarazione:

 

Documenti da presentare:

               

Per quanto riguarda la scelta del nome è bene ricordare che:

 

CASI PARTICOLARI :

 

NASCITA IN ITALIA DA GENITORI ISCRITTI ALL’A.I.R.E.

la denuncia di nascita potrà essere ricevuta solamente dal comune di nascita o dalla struttura sanitaria dove si è verificato l’evento.

Ne consegue che l’ufficiale dello stato civile del Comune luogo dell’evento della nascita dopo aver proceduto a iscrivere o a trascrivere l’atto di nascita del bambino ne darà comunicazione all’ ufficiale di anagrafe del Comune competente alla registrazione A.I.R.E. del minore.

 

NASCITA IN ITALIA DA GENITORI STRANIERI

I diritti della personalità sono quelli previsti dalla legge dello Stato del quale il minore è cittadino (art. 24 della Legge 218/1995):

di conseguenza, la normativa applicabile non sarà quella italiana, ma esclusivamente quella dello Stato di appartenenza del minore;

L’atto di nascita è formato su dichiarazioni dei genitori anche per quanto riguarda il cognome e il nome che spetta al bimbo che saranno quelli previsti dalla legge dello Stato del quale il minore diviene cittadino.

L’Ufficiale di Stato Civile registra semplicemente quanto dichiarato dalla parte e non è tenuto né è in grado di conoscere le normative dei diversi Stati, né è tenuto a pretendere documentazione in proposito.

 

NASCITA IN  ITALIA DA GENITORI STRANIERI RESIDENTI ALL’ESTERO:

La dichiarazione può essere fatta ESCLUSIVAMENTE al centro di nascita (ospedale o casa di cura) o al comune di nascita.

 

Gli stranieri dovranno presentarsi con:

Passaporto in corso di validità

Attestazione di nascita rilasciata dal Direzione Sanitaria ove è avvenuta la nascita in busta chiusa.

Coloro che non conoscono la lingua italiana debbono essere accompagnati da un traduttore maggiorenne non parente .

 

BAMBINO NATO MORTO:

Si verifica nel caso in cui il bambino nasca morto dopo la 28° settimana di gestazione . Si provvede comunque alla formazione dell’atto di nascita, e potrà essere certificata la morte.

La dichiarazione di nascita dovrà essere effettuata esclusivamente nel Comune di nascita.

 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Codice Civile, artt. 231 – 290;

DPR 3 novembre 2000, n. 396 artt. 28–49;

Legge 31 maggio 1995, n. 218 artt. 33–37 “Riforma del sistema italiano di Diritto Internazionale” 

 

COMPETENZA:         AREA SERVIZI AL CITTADINO E AFFARI GENERALI

Competenza

Ufficio Stato Civile

Dirigente

Giorgio Foglia

Responsabile

Lucia Cuccoli

Personale

Paolo De Felice

Indirizzo

Piazza G. Leopardi, 26 – 62019 Recanati

Telefono

0717587231 – 071/7587232 – 071/7587230

EMail

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Posta Elettronica Certificata (PEC)

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Apertura al Pubblico

da lunedì al venerdi: 9.30-13.00 
giovedì: 15.30 – 17.30