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L'assegno di maternità può essere richiesto dalla madre del bimbo (o dal tutore della madre solo se quest'ultima è interdetta) e, in casi particolari, da altri soggetti. Il richiedente per beneficiare dell'assegno deve avere il bambino nella propria scheda anagrafica e convivere effettivamente con lui e deve essere residente nel territorio dello Stato al momento della nascita del figlio o al momento dell'ingresso nella propria famiglia anagrafica di un minore ricevuto in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento. Tuttavia, in caso di affidamento preadottivo, qualora il minore non possa essere iscritto nella medesima scheda anagrafica dell'affidataria a causa di particolari misure di tutela stabilite nei suoi confronti dall'autorità competente, all'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della persona che lo riceve in affidamento preadottivo è equiparato l'inizio della coabitazione del minore con l'affidataria.

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